Cass. civ. Sez. lavoro, 11/1/2016, n. 203

Lavoro – Lavoro subordinato – Licenziamento – Successiva reintegrazione nel posto di lavoro – Decadenza – Presupposti

Ai fini del decorso del termine di decadenza di cui all’art. 18, comma 5, dello Statuto del lavoratori (L. n. 300 del 1970) per il pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegra, assume rilevanza la conoscenza, effettiva e completa, da parte del lavoratore della sentenza di declaratoria di illegittimità del licenziamento, a prescindere dalla comunicazione di avvenuto deposito da parte della cancelleria, potendo avere il valore di questa anche la notificazione, operata dallo stesso ricorrente, della sentenza, ai fini esecutivi della stessa nel capo relativo al risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo.

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