Cass. civ. Sez. VI – 1 Ordinanza, 8/1/2016, n. 164

Lavoro – Datore di lavoro – Fallimento (in genere) – Trasferimento di azienda – Obbligazioni a carico del datore fino al trasferimento

In caso di cessione di azienda soggetta al regime di cui all’art. 2112 c.c., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto, il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito, quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione, in ragione del vincolo di solidarietà e resta l’unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione; il datore di lavoro cedente, invece, rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale. Ne consegue la legittimazione del lavoratore a proporre istanza di fallimento del datore di lavoro cedente.

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