Lavoro (Rapporto di) – Sospensione cautelare dal servizio – Effetti – Retribuzione in genere – Sanzioni disciplinari – Retribuzione durante la sospensione – Corresponsione in caso di revoca della sospensione – Non corresponsione in caso di licenziamento con effetto ex tunc
Gli effetti della sospensione cautelare dal servizio (provvedimento strutturalmente e funzionalmente autonomo rispetto a quello risolutivo del rapporto) persistono fino all’esito del procedimento penale o disciplinare, il cui esito favorevole condiziona il diritto del lavoratore alla recezione delle retribuzioni non corrisposte. La sospensione si salda con il licenziamento, tramutandosi in definitiva interruzione del rapporto e legittimando la perdita ex tunc del diritto alle retribuzioni a far data dal momento della sospensione medesima.