Cass. civ. Sez. lavoro, 20/11/2015, n. 23791

Lavoro (Rapporto di) – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Collegamento a esigenze di riorganizzazione aziendale – Non sussiste come causa esclusiva – Esigenze organizzative comunque insindacabili dal giudice

Il giustificato motivo oggettivo del recesso datoriale non deve necessariamente collegarsi ad uno stato di crisi o, comunque, ad oggettive esigenze di riorganizzazione aziendale o riduzione dei costi. Milita in tal senso la insindacabilità delle scelte imprenditoriali, che assegna al giudice un mero potere di verifica della corrispondenza del provvedimento espulsivo rispetto all’esigenza organizzativa invocata, qualunque sia la finalità perseguita.

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