Cass. civ. Sez. lavoro, 30/10/2015, n. 22286

Lavoro (Rapporto di) – Patto di prova – Obiettivi tutelati – Verifica nell’interesse delle parti – Verifica già avvenuta in precedenza con esito positivo – Illegittimità del patto

Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato il patto di prova tutela l’interesse di entrambe le parti del rapporto a sperimentarne la convenienza; tale patto è da ritenersi illegittimo nel caso in cui la verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le specifiche mansioni in virtù di prestazione resa dallo stesso lavoratore, per un congruo lasso temporale, in favore del medesimo datore di lavoro. Dunque, la ripetizione del patto di prova in due successivi contratti di lavoro, tra le stesse parti, è ammissibile solo se essa, in base all’apprezzamento del giudice di merito, sia finalizzato a consentire all’imprenditore di verificare non solo le qualità professionali ma anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, in quanto elementi suscettibili di modificarsi nel tempo.

I commenti sono chiusi