Cons. Stato Sez. V, 5/10/2015, n. 4623

Giudizio amministrativo – Appello – Prove – Divieto di ammissione di prove nuove – Prove costituende – Impossibilità documentata di produrle in primo grado – Rispetto dei tempi della legge  processuale – Necessità

Vige nel processo amministrativo il principio del divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova, sancito dall’art.104, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010 , che riguarda anche le prove c.d. precostituite, quali i documenti, la cui produzione è subordinata, alla pari delle prove costituende, alla verifica della sussistenza di una causa non imputabile, che abbia impedito alla parte di esibirli in primo grado, ovvero alla valutazione della loro indispensabilità, la quale non va intesa come mera rilevanza dei fatti dedotti, postulando la verificata impossibilità di acquisire la conoscenza di quei fatti con altri mezzi che la parte avesse l’onere di fornire nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge processuale (Conf. T.a.r. Veneto, sez. III, n. 1016/2006).

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