Lavoro (Rapporto di) – Lavoro subordinato – Caratteri del rapporto individuale – Rapporto di parentela – Lavoro svolto in favore del convivente “more uxorio” – Ricorrenza della “causa affectionis vel benevolentiae” – Condizioni
La prestazione di una attività lavorativa, per oltre sei anni, tra due parti legate da una relazione sentimentale, che sia oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato, si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un diverso rapporto, istituito “affectionis vel benevolentiae causa”, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, per una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi tale da realizzare una partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fatto. (Cassa con rinvio, App. Genova, 31/7/2008)