Cass. civile, sez. lavoro, 26.5.2005, n. 11092

Impiego privato – Sospensione del rapporto – Malattia – Periodo di comporto – Superamento del periodo – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Assimilazione

Sospensione  del rapporto – Malattia – Mezzi di tutela della salute del lavoratore e sorveglianza sulla loro applicazione – Applicazione del principio di correttezza e buona fede

Sospensione  del rapporto – Malattia – Periodo di comporto – Superamento del periodo – Indicazione a carico del datore di tutti i periodi di malattia posti a base del recesso

Il licenziamento individuale per superamento del periodo di comporto è assimilabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e non al licenziamento disciplinare.

Il datore di lavoro,  ex art. 2087 cod. civ.,  con comportamento improntato a diligenza, correttezza e buona fede, deve predisporre mezzi adeguati per la tutela della salute del lavoratore

Il datore di lavoro deve consentire al lavoratore di rendersi conto in modo esauriente, specifico  e in tempo utile, delle assenze per malattia poste a base del recesso

( Cass. civile, sez. lavoro, 26.5.2005, n. 11092)

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