Procedimento – Opposizione – Instaurazione del giudizio di cognizione – Proposizione di domande riconvenzionali – Opponente quale convenuto sostanziale – Ammissibilità – Opposto quale attore sostanziale – Esclusione – Deroghe – Posizione dell’opposto che viene a trovarsi in posizione di convenuto – Ammissibilità
Nell’ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in via generale solo l’opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l’opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione, potendo a tale principio logicamente derogarsi quando, per effetto di una riconvenzionale proposta dall’opponente, la parte opposta venga a trovarsi a sua volta in una posizione processuale di convenuto, al quale, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante reconventio reconventionis; l’inosservanza del divieto di introdurre una nuova domanda nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, correlata all’obbligo del giudice di non esaminare nel merito tale domanda, è rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità, poiché costituisce una preclusione all’esercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio di cassazione, ove sulla questione non si sia formato, pur implicitamente, il giudicato interno”.