TAR Lazio, III, 8.5 – 22.7.2002, n. 6530

Previdenza del pubblico impiego – Fondo di previdenza integrativo dei dipendenti INPS – CCNL per il personale degli enti parastatali – Quadriennio di operatività 1994/ 1997 – Ex dipendenti con qualifica dirigenziale cessati dal servizio nel corso del 1997 – Applicabilità.

Previdenza del pubblico impiego – Fondo di previdenza integrativo dei dipendenti INPS – Retribuzione di posizione introdotta con il CCNL 1994/ 1997 – Diritto patrimoniale maturato prima della cessazione – Computabilità – Sussiste.

Fondo di previdenza integrativo dei dipendenti INPS – Retribuzione di posizione introdotta con il CCNL 1994/ 1997 – Previsione di pagamento per frazioni successive – Non rileva ai fini del calcolo della pensione integrativa – Obbligazione unitaria perfetta – Configurabilità – Sussiste.

I benefici economici previsti dal CCNL per il personale degli enti parastatali relativo al quadriennio 1994 – 1997, sono computati ai fini previdenziali nei confronti del personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza del contratto stesso.

Con specifico riferimento alla “retribuzione di posizione” , trattasi di diritto patrimoniale maturato dagli interessati prima della cessazione e acquisito nella loro sfera giuridico – economica sin dall’inizio del periodo contrattuale considerato.

Ai fini di cui trattasi non rileva che il CCNL abbia previsto pagamenti per quote o frazioni successive della retribuzione e il computo ai fini pensionistici deve avvenire comunque in unico importo giacché lo scaglionamento rappresenta una mera articolazione dell’impegno dell’Amministrazione volto ad organizzare l’esecuzione di un’obbligazione già perfetta 

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