TAR Lazio, III, 8.5 – 22.7.2002, n. 6530

Previdenza del pubblico impiego – Fondo di previdenza integrativo dei dipendenti INPS – CCNL per il personale degli enti parastatali – Quadriennio di operatività 1994/ 1997 – Ex dipendenti con qualifica dirigenziale cessati dal servizio nel corso del 1997 – Applicabilità.

Previdenza del pubblico impiego – Fondo di previdenza integrativo dei dipendenti INPS – Retribuzione di posizione introdotta con il CCNL 1994/ 1997 – Diritto patrimoniale maturato prima della cessazione – Computabilità – Sussiste.

Fondo di previdenza integrativo dei dipendenti INPS – Retribuzione di posizione introdotta con il CCNL 1994/ 1997 – Previsione di pagamento per frazioni successive – Non rileva ai fini del calcolo della pensione integrativa – Obbligazione unitaria perfetta – Configurabilità – Sussiste.

I benefici economici previsti dal CCNL per il personale degli enti parastatali relativo al quadriennio 1994 – 1997, sono computati ai fini previdenziali nei confronti del personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza del contratto stesso.

Con specifico riferimento alla “retribuzione di posizione” , trattasi di diritto patrimoniale maturato dagli interessati prima della cessazione e acquisito nella loro sfera giuridico –economica sin dall’inizio del periodo contrattuale considerato.

Ai fini di cui trattasi non rileva che il CCNL abbia previsto pagamenti per quote o frazioni successive della retribuzione e il computo ai fini pensionistici deve avvenire comunque in unico importo giacchè lo scaglionamento rappresenta una mera articolazione dell’impegno dell’Amministrazione volto ad organizzare l’esecuzione di un’obbligazione già perfetta 

(TAR Lazio, III, 8.5 – 22.7.2002, n. 6530)

TAR Lazio, III, 8.5 – 22.7.2002, n. 6530

Previdenza del pubblico impiego – Fondo di previdenza integrativo dei dipendenti INPS – CCNL per il personale degli enti parastatali – Quadriennio di operatività 1994/ 1997 – Ex dipendenti con qualifica dirigenziale cessati dal servizio nel corso del 1997 – Applicabilità.

Previdenza del pubblico impiego – Fondo di previdenza integrativo dei dipendenti INPS – Retribuzione di posizione introdotta con il CCNL 1994/ 1997 – Diritto patrimoniale maturato prima della cessazione – Computabilità – Sussiste.

Fondo di previdenza integrativo dei dipendenti INPS – Retribuzione di posizione introdotta con il CCNL 1994/ 1997 – Previsione di pagamento per frazioni successive – Non rileva ai fini del calcolo della pensione integrativa – Obbligazione unitaria perfetta – Configurabilità – Sussiste.

I benefici economici previsti dal CCNL per il personale degli enti parastatali relativo al quadriennio 1994 – 1997, sono computati ai fini previdenziali nei confronti del personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza del contratto stesso.

Con specifico riferimento alla “retribuzione di posizione” , trattasi di diritto patrimoniale maturato dagli interessati prima della cessazione e acquisito nella loro sfera giuridico – economica sin dall’inizio del periodo contrattuale considerato.

Ai fini di cui trattasi non rileva che il CCNL abbia previsto pagamenti per quote o frazioni successive della retribuzione e il computo ai fini pensionistici deve avvenire comunque in unico importo giacché lo scaglionamento rappresenta una mera articolazione dell’impegno dell’Amministrazione volto ad organizzare l’esecuzione di un’obbligazione già perfetta