Tar Lazio, Sez. IIIa ter, 7.2.2005, n. 1037

Azione amministrativa – Procedimento ad iniziativa di un privato – Istanza – Obbligo per l’Amministrazione di rispondere – Inerzia – Illegittimità – Violazione di interessi legittimi –  – Indennizzabilità della pretesa del privato ad ottenere una sollecita risposta – Risarcimento – Sussiste

E’ indennizzabile per violazione di interessi legittimi la pretesa del privato ad ottenere una sollecita risposta, da parte dell’amministrazione inerte, ad una propria istanza, tanto più se, prevedibilmente, l’istanza è accoglibile. Il diritto al risarcimento riguarda la lesione all’interesse legittimo consistente nell’ottenere la risposta, in quanto ciò che è risarcibile non è la lesione del bene sostanziale che si sarebbe acquisito nel caso di accoglimento dell’istanza, ma è lo stesso interesse ad ottenere il provvedimento finale dell’amministrazione, qualsiasi esso sia.

(Tar Lazio, Sez. IIIa ter, 7.2.2005, n. 1037) 

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DANNO  NON  PATRIMONIALE

 Esistono ipotesi codificate  ( ma ampliabili ex art 2 Cost) di risarcimento del danno per:

>>  Compromissione di valori personali (art. 2, l. n. 117/1999

>>  Privazione della libertà personale cagionate dall’esercizio di funzioni giudiziarie (art. 29, co. 9, l. n. 675/ 1996)

>>  Impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali (art. 44, co. 7, d. lgs. n. 286/ 1998)

>>  Atti discriminatori per motivi razziali, etnici e religiosi (art. 2, l. n. 89/ 2001)

>>  Mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo

Al di fuori di tali casi il risarcimento è possibile ma solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona che realizza un’ingiustizia costituzionalmente qualificata.

Il Diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima cagionando un pregiudizio serio.

La Lesione deve eccedere una certa soglia di offensività

Il Pregiudizio deve essere serio e tale da meritare tutela in un sistema che impone un limite minimo di tolleranza.

Il Danno (doppio danno) attiene sia alla  perdita  subita, sia alla mancata utilità

Danno Biologico  (Danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (d. lgs. n. 209/ 2005)

==  Nel caso di lesioni gravissime da illecito stradale con perdita della salute  oltre il 61%, il danno biologico deve essere personalizzato, calcolando anche la componente della capacità lavorativa e del danno psichico, sicchè ai valori tabellari della stima statica della gravità del danno devono aggiungersi in aumento le altre componenti secondo un prudente apprezzamento che tenga conto del tempo della liquidazione e dell’eventuale probabile aggravamento verificatosi nel decennio successivo, ove documentato e scientificamente provato (Cass. civ., 29191/ 08)

Danno Morale

==  La categoria del danno morale ex se va abbandonata

==  Nella valutazione del danno morale , contestuale al danno biologico, si deve tener conto della diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona e si devono valutare le condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore dell’integrità morale una quota minore del danno alla salute (biologico)(Cass. civ., 29191/ 08)

Danno Esistenziale

La tutela del danno esistenziale nasce negli anni ’90 come pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato in ambito areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e alla realizzazione della sua personalità nel mondo esterno) alla qualità della vita,  come alterazione del fare non reddituale, come effetto della sofferenza psichica coscientemente provata dalla vittima di lesioni fisiche,

La categoria del danno esistenziale ex se va abbandonata.

Il danno è risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata.  Mancando la lesione  di diritti costituzionalmente inviolabili della persona, non è data tutela risarcitoria

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La situazione formata dalla ordinanza della Corte di Cassazione ddn. 4712/ 2008

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IL QUESITO DELL’ORDINANZA 4712/2008 RISPOSTA DELLE SEZIONI UNITE
1) Rispetto alla tripartizione delle categorie del danno non patrimoniale operata dalla corte costituzionale nel 2003, è lecito ed attuale discorrere, a fianco del danno morale soggettivo e del danno biologico, di un danno esistenziale, con esso intendendosi il danno derivante dalla lesione di valori/interessi costituzionalmente garantiti, e consistente nella lesione al fare a-reddituale del soggetto, diverso sia dal danno biologico (cui imprescindibile presupposto resta l’accertamento di una lesione medicalmente accertabile) sia dal danno morale soggettivo (che attiene alla sfera dell’intimo sentire)?Se sia concepibile un pregiudizio non patrimoniale, diverso tanto dal danno morale quanto dal danno biologico, consistente nella lesione del fare areddituale della vittima e scaturente dalla lesione di valori costituzionalmente garantiti. Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Non può, dunque, farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata “danno esistenziale”, perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell’atipicità, sia pure attraverso l’individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall’interpretazione costituzionale dell’art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo CostituzioneIn caso di lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona, vengono in considerazione pregiudizi che, in quanto attengono all’esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una autonoma categoria di danno.
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