TAR Lazio, III, 8.5 – 22.7.2002, n. 6530

Previdenza del pubblico impiego – Fondo di previdenza integrativo dei dipendenti INPS – CCNL per il personale degli enti parastatali – Quadriennio di operatività 1994/ 1997 – Ex dipendenti con qualifica dirigenziale cessati dal servizio nel corso del 1997 – Applicabilità.

Previdenza del pubblico impiego – Fondo di previdenza integrativo dei dipendenti INPS – Retribuzione di posizione introdotta con il CCNL 1994/ 1997 – Diritto patrimoniale maturato prima della cessazione – Computabilità – Sussiste.

Fondo di previdenza integrativo dei dipendenti INPS – Retribuzione di posizione introdotta con il CCNL 1994/ 1997 – Previsione di pagamento per frazioni successive – Non rileva ai fini del calcolo della pensione integrativa – Obbligazione unitaria perfetta – Configurabilità – Sussiste.

I benefici economici previsti dal CCNL per il personale degli enti parastatali relativo al quadriennio 1994 – 1997, sono computati ai fini previdenziali nei confronti del personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza del contratto stesso.

Con specifico riferimento alla “retribuzione di posizione” , trattasi di diritto patrimoniale maturato dagli interessati prima della cessazione e acquisito nella loro sfera giuridico –economica sin dall’inizio del periodo contrattuale considerato.

Ai fini di cui trattasi non rileva che il CCNL abbia previsto pagamenti per quote o frazioni successive della retribuzione e il computo ai fini pensionistici deve avvenire comunque in unico importo giacchè lo scaglionamento rappresenta una mera articolazione dell’impegno dell’Amministrazione volto ad organizzare l’esecuzione di un’obbligazione già perfetta 

(TAR Lazio, III, 8.5 – 22.7.2002, n. 6530)

Cons. Stato 3.1.2000, n. 12; id., 4.2.2000, n. 777

Previdenza del pubblico impiego – Fondo di previdenza integrativo dei dipendenti INPS – Voci computabili ai fini del trattamento integrativo – Compenso incentivante e retribuzione di posizione – Controversie – Normativa di riferimento

COMPENSO INCENTIVANTE:

Fonti:  L. 17.4.1984, n. 79, art. 4, per i dirigenti parastatali

Previsione:     Primi dirigenti L. 292.043  mensili X 12 mensilità

Dirigenti superiori L: 389.426 mensili X 12 mensilità

!! Attenzione !!   Non è computabile ai fini pensionistici, trattandosi di emolumento variabile, per volizione normativa in relazione alle prestazioni svolte e ai risultati ottenuti ( Cons. Stato 3.1.2000, n. 12; id., 4.2.2000, n. 777)

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

Fonti:  = CCNL di comparto della dirigenza del parastato, stipulato l’11.10.1996 per il periodo 1994/ 1997, in particolare l’art. 33

= Delibera consiliare Inps n. 471 del 21.4.1998

Decorrenza del contratto: 1.1.1994

Previsione.     N. 2 fasce retributive:

< A >, suddivisa in:

A1 –                                        41 milioni di lire annue.

A2                                          31 milioni di lire annue

< B >                                                  22 milioni di lire annue

Decorrenza di corresponsione dell’emolumento:    1.1.1997

Scadenza:  31.12.1997

Caratteri: . Pensionabile ex art. 36, co. 3, CCNL di comparto

Computo:  =  secondo la graduazione delle funzioni (art. 41, co, 2)

=  non cumulabile con altri compensi corrisposti allo stesso titolo (art. 46)

Finanziamento:  Fondi a disposizione ex art. 38, co. 2

Sostituisce: ai sensi dell’art. 39 CCNL,  l’indennità di posizione ( anteriore) di cui alla  L. 9.3.1989, n. 88, art. 13,

L’art. 50, co. 1, fissa la disapplicazione dell’art. 13 della L. n. 88/ 1989 con

decorrenza dall’efficacia dei nuovi istituti retributivi.

Operatività:  con risorse e decorrenze di cui al CCL integrativo economico 1996/ 1997 (art. 41, co. 1) a decorrere dal 1.1.1997 (art. 4, co. 1).

Normativa emanata dall’Inps:

= Messaggio n. 16020 del 25.11.1996

= Messaggio n. 752 del 4.4.2001

= Messaggio n. 1589 del 20.9.2002 – anche per la disapplicazione dell’art. 1, co. 41, l. 335/ 1995