Immigrazione – Cittadino extracomunitario che entra nel territorio nazionale – Termine di otto giorni per chiedere il permesso di soggiorno – Mancato rispetto del termine – Decreto di espulsione –Prova a carico degli uffici che alla data del fermo il cittadino extracomunitario soggiornasse sul territorio nazionale da oltre otto giorni – Necessità – Dichiarazioni rese dall’espellendo – Irrilevanza.
Immigrazione – Cittadino extracomunitario che entra nel territorio nazionale – Decreto di espulsione – Esposizione nel provvedimento delle norme che si assumono violate – Necessità – Compiuta motivazione del provvedimento – Necessità – Omessa motivazione del provvedimento amministrativo di particolare natura affittiva – Nullità assoluta del provvedimento – Sussiste
Il cittadino extracomunitario che entri regolarmente in Italia (o paese aderente Schengen) esibendo in frontiera un passaporto valido, ma ometta nei successivi otto giorni di chiedere il permesso di soggiorno, viola l’art. 13, co. 2, lett. b) del D.L. n. 195/ 2002, convertito nella L. n. 222 del 2002. Tuttavia in presenza di decreto di espulsione gli Uffici devono dare prova certa che effettivamente, alla data del fermo, egli realmente soggiornasse sul territorio nazionale da oltre otto giorni, non potendosi supplire a ciò con la semplice dichiarazione dell’espellendo la cui conoscenza della lingua italiana è precaria con conseguente scarsa comprensione degli effetti delle sue dichiarazioni rese alla pubblica autorità.
E’ nullo il provvedimento notificato al cittadino extracomunitario che sia privo di compiuta motivazione, ma comprenda solo una elencazione di articoli di legge che si assumono violati. Infatti i provvedimenti amministrativi, e in particolar luogo quelli di natura affittiva, vanno compiutamente motivati per l’aspetto sostanziale che la presenza del cittadino straniero sia pericolosa per la sicurezza e l’ordine pubblico.
(Giud. di Pace di Viterbo, Marini Balestra, 27.2.2007)