Trib. Mantova, 27.3.2006, n. 273

Fallimento – Credito fondiario – Assegnazione delle somme in sede esecutiva – Insinuazione al passivo – Necessità

Le disposizioni sul credito fondiario non sono idonee a derogare al principio di esclusività della verifica fallimentare sancito dall’art. 52 l. f. e, pertanto, le assegnazioni di somme all’Istituto bancario nella procedura esecutiva individuale hanno carattere provvisorio e diverranno definitive solo dopo che la banca avrà insinuato il suo credito nel procedimento concorsuale e a condizione che gli venga attribuita in tale ambito una somma non inferiore a quella assegnata dal G. dell’esecuzione.

(Trib. Mantova, 27.3.2006, n. 273)

Cass. Civile, Sezz. Unite – 24 marzo 2006, n.6572

Lavoro (rapporto) – In genere – Demansionamento e dequalificazione del lavoratore – Danno professionale, danno biologico e danno esistenziale – Specifica allegazione nel ricorso introduttivo sulla natura e sulle caratteristiche di ciascun pregiudizio – Necessità – Prova anche per presunzioni – Elementi di valutazione dedotti – Mancanza di taluni di essi – Lacune del procedimento logico – Sussistono

In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. Circa  il risarcimento del danno biologico, esso è subordinato alla esistenza di una lesione dell’integrità psico fisica clinicamente accertabile. Circa il danno esistenziale da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) che colpisce la sfera areddituale del soggetto, e che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, esso va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dallo ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione dell’interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nella abitudini di vita del soggetto) – il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico – si possa attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ex art. 115 cod. proc. civ. a quelle nozioni generali derivanti dalla esperienza.

(Cass. Civile, Sezz. Unite – 24 marzo 2006, n.6572)

Trib. Mantova, 27.3.2006, n. 273

Fallimento – Credito fondiario – Assegnazione delle somme in sede esecutiva – Insinuazione al passivo – Necessità

Le disposizioni sul credito fondiario non sono idonee a derogare al principio di esclusività della verifica fallimentare sancito dall’art. 52 l. f. e, pertanto, le assegnazioni di somme all’Istituto bancario nella procedura esecutiva individuale hanno carattere provvisorio e diverranno definitive solo dopo che la banca avrà insinuato il suo credito nel procedimento concorsuale e a condizione che gli venga attribuita in tale ambito una somma non inferiore a quella assegnata dal G. dell’esecuzione.

TAR Abruzzi, sez. staccata di Pescara, 17.3.2006, n. 183

Pubblico impiego – Personale della polizia di Stato – Pilota di aeromobile cui è stato revocato il brevetto di pilota di aereo – Contestazione immediata dei fatti – Esercizio del potere disciplinare in termini di ragionevolezza e di speditezza – Esercizio intervenuto dopo circa tre anni dai fatti – Violazione del principio della immediatezza della contestazione degli addebiti – Illegittimità del provvedimento adottato – Sussiste – Annullamento del provvedimento del Capo della Polizia di revoca del brevetto

Pubblico impiego – Personale della polizia di Stato – Procedimento sanzionatorio – Procedimento disciplinare – Applicabilità dei relativi principi alla fattispecie che prevede la misura sanzionatoria sulla base della disciplina interna – Sussiste.

La giurisprudenza amministrativa fa obbligo alla Pubblica Amministrazione di contestare subito al dipendente i fatti a lui addebitati, vietando di procrastinare ulteriormente la contestazione medesima una volta soddisfatta l’esigenza di conoscere il fatto storico che integra la violazione a cui si perviene con gli accertamenti, e ciò al fine di esercitare  il previsto potere disciplinare in termini di ragionevolezza e di speditezza 

I principi propri del procedimento disciplinare sono applicabili  alla fattispecie che comporta l’applicazione di una misura anche solo sanzionatoria nei confronti del dipendente

(TAR Abruzzi, sez. staccata di Pescara, 17.3.2006, n. 183)

TAR Abruzzi, sez. staccata di Pescara, 17/3/2006, n. 183

Pubblico impiego – Personale della polizia di Stato – Pilota di aeromobile cui è stato revocato il brevetto di pilota di aereo – Contestazione immediata dei fatti – Esercizio del potere disciplinare in termini di ragionevolezza e di speditezza – Esercizio intervenuto dopo circa tre anni dai fatti – Violazione del principio della immediatezza della contestazione degli addebiti – Illegittimità del provvedimento adottato – Sussiste – Annullamento del provvedimento del Capo della Polizia di revoca del brevetto

Pubblico impiego – Personale della polizia di Stato – Procedimento sanzionatorio – Procedimento disciplinare – Applicabilità dei relativi principi alla fattispecie che prevede la misura sanzionatoria sulla base della disciplina interna – Sussiste.

La giurisprudenza amministrativa fa obbligo alla Pubblica Amministrazione di contestare subito al dipendente i fatti a lui addebitati, vietando di procrastinare ulteriormente la contestazione medesima una volta soddisfatta l’esigenza di conoscere il fatto storico che integra la violazione a cui si perviene con gli accertamenti, e ciò al fine di esercitare  il previsto potere disciplinare in termini di ragionevolezza e di speditezza 

I principi propri del procedimento disciplinare sono applicabili  alla fattispecie che comporta l’applicazione di una misura anche solo sanzionatoria nei confronti del dipendente