T.A.R. Abruzzi, sez. staccata di Pescara, 28.11.2005, n. 691

Pubblico impiego – Personale della polizia di Stato – Pilota di elicotteri addetto al Reparto volo – Procedimento disciplinare – Allontanamento dall’aeromobile senza il permesso dei superiori – Provvedimento sanzionatorio che ripete pedissequamente il contenuto della nota di contestazione di addebiti – Eccesso di potere – Assenza di motivazione circa le giustificazioni fornite e la loro eventuale infondatezza – Illegittimità dell’atto – Fattispecie di situazione meno grave di quella contestata – Ammissibilità – Conseguente possibilità di sanzione meno grave tra quelle applicabili – Sussiste

E’ viziato da eccesso di potere ed è illegittimo – e come tale deve essere annullato – il provvedimento nella cui formazione è intervenuta la violazione delle norme del procedimento, nel valutare implicitamente come identici i fatti in un primo momento contestati, senza stabilire poi se le giustificazioni dell’interessato potessero configurare se non l’assenza dell’infrazione, quanto meno una infrazione molto meno grave di quella contestata, con diversa conseguenza sul piano della sanzione.

(T.A.R. Abruzzi, sez. staccata di Pescara, 28.11.2005, n. 691.  Il testo integrale della sentenza può essere rilevato anche dal sito internet “http://www.laboratoriopoliziademocratica.it/discipli

T.A.R. Abruzzi, sez. staccata di Pescara, 28/11/2005, n. 691

Pubblico impiego – Personale della polizia di Stato – Pilota di elicotteri addetto al Reparto volo – Procedimento disciplinare – Allontanamento dall’aeromobile senza il permesso dei superiori – Provvedimento sanzionatorio che ripete pedissequamente il contenuto della nota di contestazione di addebiti – Eccesso di potere – Assenza di motivazione circa le giustificazioni fornite e la loro eventuale infondatezza – Illegittimità dell’atto – Fattispecie di situazione meno grave di quella contestata – Ammissibilità – Conseguente possibilità di sanzione meno grave tra quelle applicabili – Sussiste

E’ viziato da eccesso di potere ed è illegittimo – e come tale deve essere annullato – il provvedimento nella cui formazione è intervenuta la violazione delle norme del procedimento, nel valutare implicitamente come identici i fatti in un primo momento contestati, senza stabilire poi se le giustificazioni dell’interessato potessero configurare se non l’assenza dell’infrazione, quanto meno una infrazione molto meno grave di quella contestata, con diversa conseguenza sul piano della sanzione.