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Questa pagina raccoglie appunti vari in
materia di dottrina e di giurisprudenza,
relativi ad argomenti specifici di
interesse dello Studio Indice degli
argomenti: Accesso (diritto di) a documenti amministrativi Attività sindacale e sindacato Lavoro (rapporto di) in genere Previdenza sociale pubblica contrattuale Previdenza sociale pubblica obbligatoria – Contributi Previdenza sociale pubblica obbligatoria - Prestazioni Pubblica Amministrazione (procedimento) Soggetto esercitante – Interesse personale, diretto e concreto – Tutela
di situazioni giuridicamente rilevanti – Fattispecie – Cura e difesa di interessi
propri del soggetto – Ammissibilità – Cura e difesa di interessi non coincidenti con quelli dell’impugnazione
di atti amministrativi – Ammissibilità Atti per i quali è previsto il diritto di accesso – Atti esclusi – Atti a ostensione differita – Atti
a ostensione limitata – Accesso a atti del procedimento principale –
Ammissibilità – Verifica della documentazione utilizzata per la formazione del
provvedimento – Sussiste - Accesso ad atti secondari – Ammissibilità Il diritto di accesso spetta a chiunque abbia un interesse personale,
diretto e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti per la
cui difesa sia necessario l’esame dei documenti e senza che tale interesse
possa restrittivamente farsi coincidere con quello dell’impugnazione (Cons.
Stato, VI, 3.2.1995, n. 158; id.,
14.1.1999, n. 32). L’accesso ai documenti amministrativi - eccettuati quelli esclusi
tassativamente, quelli a ostensione differita e quelli ad ostensione limitata -
estende l’ampiezza del suo riscontro della relativa veridicità anche a quelli secondari, richiamati per la formazione dell’atto finale del
procedimento (Cons. Stato, V, 16.11.1998, n. 16020; id., 9.12.1997, n. 1489) (TAR Toscana, II, 14.10.2005, n. 4679) Soggetto esercitante – Posizione di interesse legittimo – Posizione di
diritto soggettivo – Impugnabilità di provvedimenti successivi nell’arco
temporale della prescrizione – Incompatibilità con la ratio legislativa – Decadenza per l’esercizio dell’azione – Compatibilità
con la tutela di diritti soggettivi – Sussiste Non univocità degli indirizzi assunti dalle Sezioni – Rimessione
all’Adunanza plenaria (Cons. Stato, sez. VI, Ord. 29.4 – 7.6.2005, n. 2954) Precedenti: Cons. Stato,
Adunanza plenaria, 24.6.1999, n. 16 (ravvisa la posizione di interesse
legittimo) Dottrina : Cirillo,
G. Paolo, “Diritto all’accesso e diritto alla riservatezza: un difficile
equilibrio mobile” – Intervento svolto al Forum della P.A. l’11.5.2004 sul tema
“Il diritto di accesso ai documenti amministrativi tra presente e futuro”. Abstract - Premesso che la riservatezza
si fonda sui dati personali, mentre il diritto di accesso si fonda sul
documento amministrativo, l’accesso a dati da una parte, e la loro
conoscibilità e la loro divulgabilità,
da un’altra, serve a configurare nel nostro ordinamento un diritto
all’informazione in capo al cittadino. Di fronte ad una domanda di accesso a
documenti contenenti informazioni che riguardano terzi, i destinatari devono
valutare la consistenza della situazione giuridica e dell’interesse reale e
concreto all’accoglimento della domanda stessa. Su questo aspetto fondamentale
si è espressa Atti per i quali è previsto il diritto di accesso – Richiesta di
acquisizione di atti presupposti – Rigetto – Testo di risposta scritta ad
interrogazione parlamentare – Atto di natura politica – Irrilevanza –
Pubblicità di atto di sindacato politico – Rilevanza – Assimilazione agli atti
e documenti amministrativi – Sussistenza. Nozione di documento amministrativo – Atto anche interno concernente
attività di pubblico interesse – “Natura” dei documenti richiesti – Irrilevanza
– “Pertinenza ad un determinato procedimento – Ulteriore irrilevanza – Attività
amministrativa nella più ampia accezione di attività di pubblico interesse –
Sussistenza. La speciale Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi non
può inibire l’accesso, l’esame e l’estrazione di copia di atti anche interni
sul presupposto che tra essi vi sarebbero
atti di natura politica, peraltro assimilati a quelli amministrativi. L’art. 22, lett. d), della legge n. 241 del 1990 definisce “documento
amministrativo” ogni atto “ anche interno o non relativo ad uno specifico
procedimento detenuto dalla pubblica amministrazione e concernente attività di
pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
della loro disciplina sostanziale”. Tanto più allorquando si tratta di atti
presupposti la cui conoscenza appare necessaria per avere piena contezza
dell’azione svolta dall’Am,ministrazione. (TAR Lazio, I, 8.10.2008, n. 9637 – F.B.
c° Presid. Consiglio dei Ministrio e Min. Interno) Considerata l’importanza del provvedimento, se ne riporta il testo . Omissis… F A T T O Il dott. B, vice questore
aggiunto della Polizia di Stato, espone di avere avuto accesso, in data 4 marzo
2008, al proprio fascicolo personale presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza e di avere rinvenuto al suo interno una nota dell’Ufficio
legislazione e affari parlamentari presso Il 28 marzo 2008 il dott. B formulava istanza di
accesso alla “risposta esauriente all’atto di sindacato ispettivo” e agli atti
ad essa presupposti, motivandola con la necessità di tutelare la propria
immagine e la sua sfera professionale. Il 7 maggio successivo giungeva il diniego, nel quale
si evidenziava che il suddetto sindacato riguardava l’attività di controllo
politico-istituzionale posta in essere dal Parlamento sull’operato del Governo,
sicché esso fuoriusciva dalla sfera della funzione amministrativa. L’istante si vedeva costretto a replicare, osservando
che egli richiedeva esclusivamente di visionare gli atti presupposti alla
risposta resa al Parlamento, essendo quest’ultima già pubblica, affermando che
si trattava di provvedimenti formati e detenuti dalla pubblica amministrazione. Il 19 maggio interveniva la conferma del diniego di
accesso, che veniva impugnata dinanzi alla Commissione per l’accesso ai
documenti amministrativi, costituita presso Avverso la decisione di rigetto di quest’ultima,
l’interessato ha proposto ricorso, deducendo: Violazione dei principi in materia di accesso recati
dalla legge 7 agosto 1990 n. Inconferente nella specie sarebbe, poi, la decisione
giurisdizionale citata dalla Commissione, in quanto essa riguarda un parere
dell’Avvocatura dello Stato ed attiene ad un’interpellanza parlamentare e non,
come nel caso in esame, ad un’interrogazione, essendo quest’ultima priva del
diretto riferimento all’attività di indirizzo politico. Si sono costituite in giudizio
le amministrazioni intimate. D I R I T T O Per verificare la fondatezza della pretesa attorea
occorre partire dalla decisione assunta dalla Commissione per l’accesso ai
documenti amministrativi. Essa ha affermato che la risposta scritta ad
un’interrogazione parlamentare costituisce un atto non di natura amministrativa
ma politica, sicché ad essa sarebbe inibito l’accesso, atteso che la legge n. 241
cit. si applicherebbe solo ai “documenti amministrativi formatisi nel corso di
procedimenti amministrativi”. Deve osservarsi, in primo luogo, che Va aggiunto che la “risposta”, riferita all’atto di
sindacato politico, è stata resa pubblica sulla pagina web della Camera dei
deputati, , tant’è che essa è stata allegata al ricorso (doc. n. 6). Conseguentemente, la richiesta di accesso formulata
nella specie è riferita ai soli atti interni, formati dai competenti uffici del
Ministero dell’interno, ed utilizzati per fornire gli elementi di risposta
all’interrogazione parlamentare. Allo stato, quindi, al dott. B., che pure aveva
acquisito piena contezza del provvedimento, per così dire, “finale”, è stata
inibita la conoscenza degli atti presupposti. Deve osservarsi, inoltre, che quello azionato
costituisce l’unico strumento giuridico a sua disposizione per avere piena
contezza di accertamenti effettuati dall’amministrazione, che lo riguardano
direttamente. In diritto, il provvedimento impugnato, così come il
diniego che l’ha preceduto, si basa su un’interpretazione dell’art. 22 della
legge n. 241 cit., che attribuisce rilievo decisivo alla finalità perseguita
dagli atti ai quali si chiede l’accesso, consentendolo solo per quelli
formatisi nel corso di procedimenti amministrativi. Rimarrebbero,
conseguentemente, esclusi quelli preordinati, come nella specie, ad una
determinazione finale di natura politica. La tesi esposta confligge palesemente con la lettera e
la ratio dell’art. 22, lett. d), più
volte citato. La norma definisce “documento amministrativo”,
sottoposto all’accesso, ogni atto “anche interno o non relativo ad uno
specifico procedimento detenuto dalla pubblica amministrazione e concernente
attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o
privatistica della loro disciplina sostanziale”. Il Legislatore ha utilizzato una formula così ampia,
evidentemente, per esaltare il principio della massima trasparenza della
pubblica amministrazione, a cui tutta la legge n. 241 cit. è informata. Il diritto di accesso prescinde pertanto sia dalla
“natura” dei documenti richiesti, sia, soprattutto, dalla loro pertinenza ad un
“determinato” procedimento. I presupposti legittimanti sono, pertanto, costituiti,
da un lato, dalla detenzione di un atto da parte della p.a. e, dall’altro,
dalla sussistenza di un interesse qualificato alla visione di esso, in
funzione, evidentemente, della tutela (non necessariamente giudiziaria) della
posizione soggettiva del richiedente. Tale conclusione è definitivamente confermata
dall’introduzione, ad opera della legge n. 15 cit., di una dicitura ancora più
ampia di quella prevista dal testo originario dell’art. 22, il quale recava la
seguente definizione di “documento amministrativo”: “ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque,
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa”. Vi è da dire che, già nel vecchio testo, l’avverbio
“comunque” dava contezza del non necessario collegamento tra atto e procedimento,
dovendosi ritenere l’espressione utilizzata come di carattere residuale – e,
quindi, di chiusura del sistema - rispetto a quella principale, riferita agli
atti (evidentemente, di qualsiasi natura e per qualsivoglia finalità) “formati
dalle pubbliche amministrazioni”. In ogni caso, l’aver sostituito l’espressione
“attività amministrativa” con “attività di pubblico interesse” conferma quanto
detto in precedenza circa l’assoluta irrilevanza della connessione fra atto
detenuto e procedimento amministrativo, posta a base del diniego serbato. Le considerazioni effettuate consentono di prendere
meditatamente le distanze dal precedente giurisprudenziale citato a sostegno
dalla Commissione di accesso, così come di sganciare la sorte degli atti,
oggetto della richiesta di accesso, da quello finale, la cui effettiva natura,
per quanto testé detto, non assume alcun rilievo sulla pretesa attorea. Il ricorso va, pertanto, accolto, dovendosi affermare
l’obbligo del Ministero dell’interno di consentire l’accesso dell’interessato a
tutti gli atti, formati e detenuti, in forza dei quali è stata formulata la
risposta scritta all’interrogazione parlamentare, risposta della quale, come si
è detto, il dott. B. ha già autonomamente preso visione. Le spese di giudizio vanno poste a carico delle
amministrazioni soccombenti, da suddividersi fra loro in parti uguali. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe indicato
e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’interno, in persona del
rappresentante legale p.t., di consentire l’accesso del dott. B. agli atti
indicati in parte motiva, nel termine di giorni 30, decorrente dalla
comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della
presente sentenza. Condanna Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Pubblico impiego – Libertà e attività sindacale dei dipendenti pubblici
– Applicabilità ai rappresentanti sindacali, appartenenti a sindacati non
rappresentativi, della norma dello Statuto dei lavoratori che prevede il
diritto di essere collocati in aspettativa – Ammissibilità I rappresentanti sindacali appartenenti ai sindacati di dipendenti
degli enti pubblici non economici sprovvisti della rappresentatività necessaria
per partecipare alla contrattazione nazionale godono anche essi dei benefici di
cui all’art. 31 della legge n. 300/ 1970, secondo cui i lavoratori chiamati a
ricoprire cariche sindacali nazionali e nazionali possono essere collocati in
aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato, in quanto le
norme dello Statuto dei lavoratori, non escluse quelle sulle garanzie e prerogative
sindacali, sono di generale applicazione anche nel rapporto di pubblico
impiego. ( Cass. civile, sez. lavoro, 9.5.2005,
n. 9567) Immigrazione – Cittadino extracomunitario – Ingresso nel territorio
nazionale italiano – Procedimento di emersione del lavoro nero – Pendenza –
Espulsione – Esclusione – Soggetto pericoloso per la sicurezza dello Stato –
Espulsione – Ammissibilità L’immigrato senza permesso di
soggiorno che chiede di essere messo in regola non può essere espulso se la
procedura non è ancora conclusa. Infatti
l’art. 2, co. 1, D.L. n. 195 del 2002, così convertito dalla L. n. 222 del (Corte Cass. n. 1649/ 2007) Immigrazione – Cittadino extracomunitario che entra nel territorio
nazionale – Termine di otto giorni per chiedere il permesso di soggiorno –
Mancato rispetto del termine – Decreto di espulsione –Prova a carico degli
uffici che alla data del fermo il cittadino extracomunitario soggiornasse sul
territorio nazionale da oltre otto giorni – Necessità – Dichiarazioni rese
dall’espellendo – Irrilevanza. Immigrazione – Cittadino extracomunitario che entra nel territorio nazionale – Decreto di espulsione – Esposizione nel provvedimento delle norme che si assumono violate – Necessità – Compiuta motivazione del provvedimento – Necessità – Omessa motivazione del provvedimento amministrativo di particolare natura affittiva – Nullità assoluta del provvedimento - Sussiste Il cittadino extracomunitario che entri regolarmente in Italia (o paese
aderente Schengen) esibendo in frontiera un passaporto valido, ma ometta nei
successivi otto giorni di chiedere il permesso di soggiorno, viola l’art. 13,
co. 2, lett. b) del D.L. n. 195/ 2002, convertito nella L. n. 222 del 2002. Tuttavia in presenza di decreto di espulsione
gli Uffici devono dare prova certa che effettivamente, alla data del fermo,
egli realmente soggiornasse sul territorio nazionale da oltre otto giorni, non
potendosi supplire a ciò con la semplice dichiarazione dell’espellendo la cui
conoscenza della lingua italiana è precaria con conseguente scarsa comprensione
degli effetti delle sue dichiarazioni
rese alla pubblica autorità. E’ nullo il provvedimento notificato al cittadino extracomunitario che
sia privo di compiuta motivazione, ma comprenda solo una elencazione di
articoli di legge che si assumono violati.
Infatti i provvedimenti amministrativi, e in particolar luogo quelli di
natura affittiva, vanno compiutamente motivati per l’aspetto sostanziale che la
presenza del cittadino straniero sia pericolosa per la sicurezza e l’ordine
pubblico. (Giud. di Pace di Viterbo, Marini
Balestra, 27.2.2007) Danno da lesione di – Principio dispositivo come regola generale –
Metodo acquisitivo come eccezione – Ammissibilità – Principio di prova minima –
Sussistenza – Ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio – Ammissibilità Ai fini della prova del danno da lesione di interesse legittimo il
principio dispositivo, che costituisce regola generale, ammette un
temperamento, con conseguente applicazione del metodo acquisitivo e ammissione
della consulenza tecnica d’ufficio, solo nella ipotesi in cui parte ricorrente
fornisca almeno un principio di prova e gli ulteriori elementi di riscontro
siano nella esclusiva disponibilità della P.A.
(TAR Puglia, III, 10.4.2008, n. 888) Lavoro (rapporto) – In genere – Demansionamento e dequalificazione del
lavoratore – Danno professionale, danno biologico e danno esistenziale –
Specifica allegazione nel ricorso introduttivo sulla natura e sulle
caratteristiche di ciascun pregiudizio – Necessità – Prova anche per presunzioni
– Elementi di valutazione dedotti – Mancanza di taluni di essi – Lacune del
procedimento logico – Sussistono In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore
al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che
asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di
inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel
ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche
del pregiudizio medesimo.
Circa il risarcimento del danno biologico, esso è subordinato
alla esistenza di una lesione dell'integrità psico fisica clinicamente
accertabile. Circa il danno
esistenziale da intendere come ogni
pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente
accertabile) che colpisce la sfera areddituale del soggetto, e che alteri le
sue abitudini e gli assetti relazionali propri, esso va dimostrato in
giudizio con tutti i mezzi consentiti dallo ordinamento, assumendo peraltro
precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva
valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità,
conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro della operata
dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di
progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti
del datore comprovanti la avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti
negativi dispiegati nella abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso
isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa
attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto,
ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ex art. 115 cod. proc. civ. a
quelle nozioni generali derivanti dalla esperienza. (Cass. Civile,
Sezz. Unite - 24 marzo 2006, n.6572) Impiego privato - Sospensione del rapporto – Malattia – Periodo di
comporto – Superamento del periodo – Licenziamento per giustificato motivo
oggettivo – Assimilazione Sospensione del rapporto –
Malattia – Mezzi di tutela della salute del lavoratore e sorveglianza sulla
loro applicazione – Applicazione del principio di correttezza e buona fede Sospensione del rapporto –
Malattia – Periodo di comporto – Superamento del periodo – Indicazione a carico
del datore di tutti i periodi di malattia posti a base del recesso Il licenziamento individuale per superamento del periodo di comporto è
assimilabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e non al
licenziamento disciplinare. Il datore di lavoro, ex art.
2087 cod. civ., con comportamento
improntato a diligenza, correttezza e buona fede, deve predisporre mezzi
adeguati per la tutela della salute del lavoratore Il datore di lavoro deve consentire al lavoratore di rendersi conto in
modo esauriente, specifico e in tempo
utile, delle assenze per malattia poste a base del recesso ( Cass. civile, sez. lavoro, 26.5.2005,
n. 11092) Pubblico impiego – Personale della polizia di Stato – Fattispecie ex
art. 3, d. l.vo 30.3.2001, n. 165 – Rapporti informativi annuali – Controversie
– Normativa di riferimento == Artt. 62 – 67, d.p.r. 24.4.1982, n. 335 – Ordinamento del
personale di Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia == D.M. 6.5.1996 – Rapporti
informativi per il personale della Polizia di Stato == Circolare Ministeriale n. 333
– A/9807.B.B1 del 23.7.1996 – Rapporti informativi e giudizi complessivi per il personale della Polizia di Stato (con
istruzioni allegate) == Circolare Ministeriale n. 333
– A/9807.B.B1 del 23.12.1998 – Rapporti informativi per il personale della
Polizia di Stato == Decreto del Capo della
Polizia 18.12.2002 – Organi competenti
alla compilazione dei rapporti informativi per il personale degli uffici
direttamente dipendenti al dipartimento della P.S. == Decreto del Capo della
Polizia 28.1 2003 – Organi competenti alla compilazione dei rapporti
informativi per i dirigenti della Polizia dello stato degli uffici direttamente
dipendenti dal dipartimento della P.S. Pubblico impiego – Personale della polizia di Stato – Pilota di elicotteri addetto al Reparto volo – Procedimento disciplinare – Allontanamento dall’aeromobile senza il permesso dei superiori – Provvedimento sanzionatorio che ripete pedissequamente il contenuto della nota di contestazione di addebiti – Eccesso di potere – Assenza di motivazione circa le giustificazioni fornite e la loro eventuale infondatezza – Illegittimità dell’atto – Fattispecie di situazione meno grave di quella contestata – Ammissibilità – Conseguente possibilità di sanzione meno grave tra quelle applicabili – Sussiste E’ viziato da eccesso di potere ed è illegittimo – e come tale deve
essere annullato – il provvedimento nella cui formazione è intervenuta la
violazione delle norme del procedimento, nel valutare implicitamente come
identici i fatti in un primo momento contestati, senza stabilire poi se le
giustificazioni dell’interessato potessero configurare se non l’assenza
dell’infrazione, quanto meno una infrazione molto meno grave di quella
contestata, con diversa conseguenza sul piano della sanzione. (T.A.R. Abruzzi, sez. staccata di
Pescara, 28.11.2005, n. 691. Il
testo
integrale della sentenza può essere rilevato anche dal sito
internet
“http://www.laboratoriopoliziademocratica.it/discipli” Pubblico impiego – Personale della polizia di Stato – Pilota di
aeromobile cui è stato revocato il brevetto di pilota di aereo – Contestazione
immediata dei fatti – Esercizio del potere disciplinare in termini di
ragionevolezza e di speditezza – Esercizio intervenuto dopo circa tre anni dai
fatti – Violazione del principio della immediatezza della contestazione degli
addebiti – Illegittimità del provvedimento adottato – Sussiste – Annullamento
del provvedimento del Capo della Polizia di revoca del brevetto Pubblico impiego – Personale della polizia di Stato - Procedimento sanzionatorio
– Procedimento disciplinare – Applicabilità dei relativi principi alla fattispecie
che prevede la misura sanzionatoria sulla base della disciplina interna –
Sussiste. La giurisprudenza amministrativa fa obbligo alla Pubblica
Amministrazione di contestare subito al dipendente i fatti a lui addebitati,
vietando di procrastinare ulteriormente la contestazione medesima una volta
soddisfatta l’esigenza di conoscere il fatto storico che integra la violazione
a cui si perviene con gli accertamenti, e ciò al fine di esercitare il previsto potere disciplinare in termini di
ragionevolezza e di speditezza. I principi propri del procedimento disciplinare sono applicabili alla fattispecie che comporta l’applicazione
di una misura anche solo sanzionatoria nei confronti del dipendente (TAR Abruzzi, sez. staccata di Pescara,
17.3.2006, n. 183) Pubblico impiego – Personale della polizia di Stato - Procedimento
disciplinare – Valutazione di fatti rilevanti ai fini penali – Sussiste –
Sentenza di condanna – Sentenza di assoluzione - Effetti conseguenti nelle due
fattispecie. Personale della polizia di Stato – Procedimento penale per truffa
semplice – Sentenza di non luogo a procedere - Procedimento disciplinare
successivo conclusosi con la destituzione dal servizio – Accertamento puntuale
dei fatti – Necessità - Revoca del provvedimento di destituzione – Sussiste Personale della polizia di Stato - Procedimento disciplinare - Attività
istruttoria - Condotta disciplinarmente rilevante - Particolare e maggiore diligenza in assenza
di accertamento del fatto in sede penale - Sussistono Personale della polizia di Stato - Procedimento disciplinare -
Contestazione di fatti diversi da quelli per i quali vi è stato rinvio a
giudizio - Violazione di legge - Sussiste Personale della polizia di Stato - Procedimento disciplinare – Termine di 90 giorni di inerzia procedurale – Estinzione del procedimento La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di
giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all’accertamento
che il fatto non sussiste, o non costituisce illecito penale, ovvero l’imputato
non lo ha commesso. Quella irrevocabile
di condanna ha efficacia opposta quanto all’accertamento della sussistenza del
fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. L’accertamento del fatto penalmente rilevante deve avvenire con maggiore attenzione in sede disciplinare allorquando vi sia stata sentenza di non luogo a procedere nella fattispecie penalmente rilevante della truffa semplice e il dipendente sia stato per ciò ingiustamente destituito. L’amministrazione ha l’obbligo di svolgere una particolare attività
istruttoria al fine di acquisire i mezzi
di prova idonei a dimostrare la sussistenza o meno della condotta
disciplinarmente rilevante, tanto più in assenza dell’accertamento del fatto in
sede pemale L’obbligo di sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione del procedimento penale sussiste solo nell’ipotesi in cui a base dei due provvedimenti vengono dedotti gli stessi fatti. Premesso il principio generale di estinzione del procedimento
disciplinare quando siano decorsi 90 giorni dall’ultimo atto senza che nessun
ulteriore atto sia stato compiuto ex art. 120, T.U. n. 3/ 1957, tale termine di
interrompe tutte le volte in cui, prima della sua scadenza, sia adottato un
atto, anche interno, proprio del procedimento disciplinare. (cfr., in
senso conf., Cons. Stato, IVa, 22.6.2004, n. 4464) (TAR Lazio, Ia ter, 19.5.2005, A.M. c°
Min. Interno) Pubblico impiego – Personale della Polizia di Stato – Procedimento
disciplinare – Termini endoprocedimentali – Natura ordinatoria – Termine finale
di conclusione del procedimento – Natura perentoria In materia disciplinare i termini endoprocedimentali (come quello della
convocazione del Consiglio di disciplina), a parte quello finale per la
conclusione del procedimento, non sono perentori ma ordinatori, atteso che non
è prevista alcuna decadenza per la loro inosservanza e,m altresì, non è
stabilita l’inefficacia per gli atti compiuti dopo la loro scadenza. (Cons. Stato, VI, 17.1.2008, n. 809 Previdenza del pubblico impiego – Fondo di previdenza integrativo dei
dipendenti INPS – CCNL per il personale degli enti parastatali – Quadriennio di
operatività 1994/ 1997 - Ex dipendenti con qualifica dirigenziale cessati dal
servizio nel corso del 1997 – Applicabilità. Previdenza del pubblico impiego – Fondo di previdenza integrativo dei
dipendenti INPS – Retribuzione di posizione introdotta con il CCNL 1994/ 1997 –
Diritto patrimoniale maturato prima della cessazione – Computabilità –
Sussiste. Fondo di previdenza integrativo dei dipendenti INPS – Retribuzione di
posizione introdotta con il CCNL 1994/ 1997 – Previsione di pagamento per
frazioni successive – Non rileva ai fini del calcolo della pensione integrativa
– Obbligazione unitaria perfetta – Configurabilità – Sussiste. I benefici economici previsti dal CCNL per il personale degli enti
parastatali relativo al quadriennio 1994 – 1997, sono computati ai fini
previdenziali nei confronti del personale comunque cessato dal servizio nel
periodo di vigenza del contratto stesso. Con specifico riferimento alla “retribuzione di posizione” , trattasi
di diritto patrimoniale maturato dagli interessati prima della cessazione e
acquisito nella loro sfera giuridico –economica sin dall’inizio del periodo
contrattuale considerato. Ai fini di cui trattasi non rileva che il CCNL abbia previsto pagamenti
per quote o frazioni successive della retribuzione e il computo ai fini
pensionistici deve avvenire comunque in unico importo giacchè lo scaglionamento
rappresenta una mera articolazione dell’impegno dell’Amministrazione volto ad
organizzare l’esecuzione di un’obbligazione già perfetta. (TAR Lazio, III, 8.5 – 22.7.2002, n.
6530) Previdenza del pubblico impiego – Fondo di previdenza integrativo dei
dipendenti INPS – Voci computabili ai fini del trattamento integrativo -
Compenso incentivante e retribuzione di posizione – Controversie – Normativa di
riferimento COMPENSO INCENTIVANTE: Fonti: L. 17.4.1984, n. 79, art. 4, per i dirigenti parastatali Previsione: Primi dirigenti L. 292.043 mensili X 12 mensilità Dirigenti superiori L: 389.426 mensili X 12 mensilità !! Attenzione !! Non
è computabile ai fini pensionistici, trattandosi di emolumento variabile, per volizione
normativa in relazione alle prestazioni svolte e ai risultati ottenuti ( Cons.
Stato 3.1.2000, n. 12; id., 4.2.2000, n. 777) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE Fonti: = CCNL di comparto della dirigenza del
parastato, stipulato l’11.10.1996 per il periodo 1994/ = Delibera consiliare Inps n. 471 del 21.4.1998 Decorrenza del contratto: 1.1.1994 Previsione. N. 2 fasce retributive: < A >, suddivisa in: A1 - 41 milioni di lire annue. A2 31 milioni di lire annue < B > 22 milioni di lire annue Decorrenza di corresponsione dell’emolumento: 1.1.1997 Scadenza: 31.12.1997 Caratteri: . Pensionabile ex art. 36, co. 3, CCNL di comparto Computo: = secondo la graduazione delle funzioni (art. 41, co, 2) = non cumulabile con altri compensi corrisposti allo stesso titolo (art. 46) Finanziamento: Fondi a disposizione ex art. 38, co. 2 Sostituisce: ai sensi dell’art. 39 CCNL, l’indennità di posizione ( anteriore) di cui alla L. 9.3.1989, n. 88, art. 13, L’art. 50, co. 1, fissa la disapplicazione dell’art. 13 della L. n. 88/ 1989 con decorrenza dall’efficacia dei nuovi istituti retributivi. Operatività: con risorse e decorrenze di cui al CCL integrativo economico 1996/ 1997 (art. 41, co. 1) a decorrere dal 1.1.1997 (art. 4, co. 1). Normativa emanata dall’Inps: = Messaggio n. 16020 del 25.11.1996 = Messaggio n. 752 del 4.4.2001 = Messaggio n. 1589 del 20.9.2002
– anche per la disapplicazione dell’art. 1, co. 335/ 1995 C. Appello Roma, 16.9.2009, n. 7526. Pres.. Blasutta; Rel.: Panariello. Parti: s.a.s. S. (appellante – avv. D. A.) c° Inps (appellato – avv. G.I.). Cassa Trib. Roma, sez.
lavoro, 16.5.2006 Previdenza sociale – Inquadramento delle aziende nei settori produttivi
– Inquadramento ai fini contributivi – Errata collocazione nel settore
commercio terziario anziché nel settore industria – Fattispecie – Controversie
– Giurisdizione del giudice ordinario – Sussiste. L’inquadramento del datore di lavoro effettuato dall’Inps in una delle categorie contemplate dalla disciplina degli assegni familiari dettata dal d. P.R. 30 maggio 1955, n. 797, non ha natura provvedimentale, ma si configura come atto di certazione relativo a posizioni di diritto soggettivo derivanti dalla stessa legge sicchè, in caso di controversie, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. (In senso conf., Cassaz. civ. sezz. Unite, 30.1.1991, n. 897; id.,
13.7.1995, n. 7683) Assicurazioni sociali – Tutela del lavoratore in genere – Malattie
professionali – Disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro
(c.d. mobbing) – Risarcibilità –
Condizione – Accertamento rigoroso della causa di lavoro – Sussiste Assicurazioni sociali – Malattia professionale – Mobbing – Malattia non
tabellata – Rischio e diagnosi come malattia tutelata – Onere della prova della
patologia a carico del solo lavoratore – Esclusione Assicurazioni sociali – Malattia professionale – Mobbing – Malattia non tabellata – Caratteri e condizioni generali perché sia considerata malattia tabellata – Analisi approfondita delle patologie specifiche ad opera di organismi a ciò destinati – Sussiste – Integrazione non prevista della disciplina generale disposta con circolari interne dell’ente assicuratore – Esclusione Oltre alle malattie c.d. “tabellate”
ai sensi degli articoli 3 e 211 del DPR n. 1124/ 1965 – per le quali
vige la presunzione relativa di derivazione eziologia della patologia
dall’attività lavorativa – sono indennizzabili pure le malattie professionali
diverse da queste, ove sia accertata con rigore la provenienza dalla
prestazione di lavoro. L’accertamento delle condizioni di sussistenza del “mobbing” non può
seguire la struttura logica dell’accertamento delle malattie c.d. “tabellate” .
Sotto questo profilo deve essere annullata la circolare INAIL n. 71 del
17.12.2003 secondo cui l’accertamento della sussistenza dei fattori di nocività
e la diagnostica delle patologie che ne derivano è posto a carico del solo
lavoratore. La circolare n. 71 del 17.12.2003 mira ad integrare surrettiziamente il
complesso delle malattie “tabellate” con violazione dell’art. 10, co. 1, del D.
Lgs. n. 38/ 2000 giacchè tale integrazione – disposta con norma interna: A)= non deriva dal rigoroso accertamento condotto
dalla apposita “Commissione scientifica per l’elaborazione e la revisione
periodica delle tabelle”; B)= non deriva da espressa volizione dei
Ministeri a ciò competenti, bensì da un semplice comitato interno all’ente e senza le garanzie
partecipative recate dal citato D. L.gs. n. 38/ 2000; C)=
non deriva, infine, dalle direttive emanate dal Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza - C.I.V. dell’Inail in data 20/ 26.11.2001 che aveva incaricato gli
organi di gestione di integrare il predetto comitato con medici di fiducia
delle parti sociali e di svolgere uno studio e un esame degli orientamenti della giurisprudenza sul mobbing, direttive che invece sono state
disattese nella procedura di formazione nel contenuto della circolare n. 71
citata. (T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. IIIa,
5.5.2005) Fallimento – Credito fondiario – Assegnazione delle somme in sede esecutiva
– Insinuazione al passivo – Necessità Le disposizioni sul credito fondiario non sono idonee a derogare al
principio di esclusività della verifica fallimentare sancito dall’art. (Trib. Mantova, 27.3.2006, n. 273) Procedimento – Giudizio di appello – Prove – Documenti non prodotti in
primo grado – Divieto di produzione in appello di “nuovi mezzi di prova” –
Inderogabilità delle regole processuali – Sussiste Procedimento – Giudizio di appello – Prove – Produzione di documenti
nuovi – Mancata produzione nel giudizio di primo grado – Fattispecie – Non
imputabilità alla parte che intende avvalersene – Ammissibilità – Indispensabilità
della produzione secondo il giudizio del giudice – Ammissibilità Risolvendo il contrasto formatosi all’interno della sezione lavoro e
delle altre sezioni della Corte di Cassazione, i documenti, e non solo le prove
costituende, sottostanno al divieto di produzione in appello di “nuovi mezzi di prova”. La produzione di documenti nuovi in appello è ammissibile solo se la
mancata produzione in primo grado non sia imputabile alla parte che intenda avvalersene, ovvero se il giudice
ritiene di dover superare l’intervenuta preclusione perché la produzione di
alcuni documenti gli appare “indispensabile” ai fini della decisione (su
istanza di parte., nel processo ordinario; anche d’ufficio, nel processo del
lavoro). (Cass. civile, SS.UU., 20.4.2005, n.
8202) Procedimento – Esecuzione - Opposizione – All’esecuzione – Agli atti
esecutivi – Differenza – Fattispecie – Contestazione dell’attualità della
pretesa – Opposizione all’esecuzione – E’ tale Per distinguere l’opposizione all’esecuzione da quella agli atti
esecutivi si deve considerare che con la prima è contestato il diritto della
parte istante a procedere, in via assoluta e anche attualmente, a esecuzione
forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della
pignorabilità dei beni. L’opposizione
agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell’azione esecutiva
attraverso il processo. In questa la
parte fa valere vizi formali degli atti e dei procedimenti svolti o dei
provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari
all’azione esecutiva, fra i quali il titolo esecutivo e il precetto,
nonchè della notificazione di questi,
oppure l’opportunità dello svolgimento dell’azione esecutiva. Deriva pertanto, che deve qualificarsi
opposizione all’esecuzione l’opposizione con la quale si contesti l’attualità
della pretesa esecutiva svolta dalla controparte attraverso la espropriazione
forzata (Nella specie, sotto il profilo che l’esecuzione era inammissibile o improponibile,
stante la dichiarazione di dissesto finanziario deliberato dall’ente debitore,
provincia) (Cass. civile.,
III, 26.5.2003, n. 8333) Procedimento – Esecuzione - Opposizione – Agli atti esecutivi –
All’esecuzione – Differenza Esecuzione – Opposizione all’esecuzione – Titolo non spedito in forma
esecutiva – Configurabilità come
opposizione agli atti esecutivi - E’ tale Per distinguere l’opposizione all’”esecuzione” da quella “agli atti
esecutivi” si deve considerare che la prima investe l’an dell’esecuzione, cioè
il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata per difetto
originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
L’opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della
legittimità dello svolgimento dell’azione esecutiva. Con questa opposizione la parte fa
valere vizi formali degli atti e dei
provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli
preliminari all’azione esecutiva, tra i quali il titolo esecutivo e il
precetto, nonchè la notificazione di questi. L’opposizione con la quale è dedotto che l’esecuzione può essere
iniziata solo sulla base di un titolo spedito in forma esecutiva si configura
come opposizione agli atti esecutivi, perché contiene la critica che gli atti
dell’esecuzione successiva alla notifica del precetto non possono essere
compiuti in modo legittimo, ovvero che il processo esecutivo non può utilmente
procedere verso il suo risultato finale, costituito dalla realizzazione
coattiva del credito. (Cass. civile, III, 29.5.2003, n. 8632) Procedimento - Opposizione – Instaurazione del giudizio di cognizione – Proposizione di domande riconvenzionali - Opponente quale convenuto sostanziale - Ammissibilità – Opposto quale attore sostanziale – Esclusione – Deroghe – Posizione dell’opposto che viene a trovarsi in posizione di convenuto - Ammissibilità Nell’ordinario giudizio di cognizione che si instaura a
seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in via generale solo l’opponente,
nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande
riconvenzionali, ma non anche l’opposto, che, rivestendo la posizione
sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere
con l’ingiunzione, potendo a tale principio logicamente derogarsi quando, per effetto di una riconvenzionale
proposta dall’opponente, la parte opposta venga a trovarsi a sua volta in una
posizione processuale di convenuto, al quale, rispetto alla nuova o più
ampia pretesa della controparte, non può
essere negato il diritto di difesa mediante reconventio reconventionis; l’inosservanza del divieto di introdurre una
nuova domanda nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, correlata
all’obbligo del giudice di non esaminare nel merito tale domanda, è rilevabile
anche d’ufficio in sede di legittimità, poiché costituisce una preclusione
all’esercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio di
cassazione, ove sulla questione non si sia formato, pur implicitamente, il giudicato
interno”. (Cass, civile, III, 18.6.2004, n. 11415 - Inoltre, ex multis, Cass.
Civ., sez. 2a , 17.9.2004, n. 18787;
id., sez. 2a, 29.11.2002, n. 16957;
id., sez. 3a, 20.11.2002, n. 16331 ; id., sez. 1a, 10.8.2001 n.
11053 ; id., sez. 3a, 25.3.1999, n. 2820, e conformi). Procedimento - Esecuzione – Pignoramento presso terzi – Dichiarazione
negativa del terzo – Inammissibilità dell’esecuzione – Non sussiste In caso di pignoramento presso terzi e di opposizione all’esecuzione il
giudice non può dichiarare l’inammissibilità
della proposta opposizione solo perché il terzo ha reso dichiarazione
negativa del credito pignorato, ma deve verificare la persistenza del processo
esecutivo mediante la procedura di accertamento del credito del proprio debitore
da parte del creditore procedente, sia stata questa attivata o sia ancora
possibile. (Cass. civile, III, 30.5.2003, n. 8785) Azione amministrativa – Procedimento ad iniziativa di un privato –
Istanza – Obbligo per l’Amministrazione di rispondere – Inerzia – Illegittimità
– Violazione di interessi legittimi - -
Indennizzabilità della pretesa del privato ad ottenere una sollecita risposta –
Risarcimento – Sussiste E’ indennizzabile per violazione di interessi legittimi la pretesa del
privato ad ottenere una sollecita risposta, da parte dell’amministrazione
inerte, ad una propria istanza, tanto più se, prevedibilmente, l’istanza è
accoglibile. Il diritto al risarcimento riguarda la lesione all’interesse legittimo
consistente nell’ottenere la risposta, in quanto ciò che è risarcibile non è la
lesione del bene sostanziale che si sarebbe acquisito nel caso di accoglimento
dell’istanza, ma è lo stesso interesse ad ottenere il provvedimento finale
dell’amministrazione, qualsiasi esso sia. (Tar Lazio, Sez. IIIa ter, 7.2.2005, n.
1037) -----oOo----- Esistono ipotesi codificate ( ma ampliabili ex art 2 Cost) di risarcimento del danno per: >> Compromissione di valori personali (art. >> Privazione della libertà personale cagionate
dall’esercizio di funzioni giudiziarie (art. 29, co. >> Impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali (art. 44, co. 7, d. lgs. n. 286/ 1998) >> Atti discriminatori per motivi razziali,
etnici e religiosi (art. >> Mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo Al di fuori di tali casi il risarcimento è possibile ma solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona che realizza un’ingiustizia costituzionalmente qualificata. Il Diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima cagionando un pregiudizio serio. Il Pregiudizio deve essere serio e tale da meritare tutela in un sistema che impone un limite minimo di tolleranza. Il Danno (doppio danno) attiene sia alla perdita subita, sia alla mancata utilità Danno Biologico (Danno da
lesione del diritto inviolabile alla salute (d. lgs. n. 209/ 2005) == Nel caso di lesioni gravissime da illecito stradale con perdita della salute oltre il 61%, il danno biologico deve essere personalizzato, calcolando anche la componente della capacità lavorativa e del danno psichico, sicchè ai valori tabellari della stima statica della gravità del danno devono aggiungersi in aumento le altre componenti secondo un prudente apprezzamento che tenga conto del tempo della liquidazione e dell’eventuale probabile aggravamento verificatosi nel decennio successivo, ove documentato e scientificamente provato (Cass. civ., 29191/ 08) Danno Morale == La categoria del danno morale ex se va abbandonata == Nella valutazione del danno morale , contestuale al danno biologico, si deve tener conto della diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona e si devono valutare le condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore dell’integrità morale una quota minore del danno alla salute (biologico) (Cass. civ., 29191/ 08) Danno Esistenziale La tutela del danno esistenziale nasce negli anni ’90 come pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato in ambito areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e alla realizzazione della sua personalità nel mondo esterno) alla qualità della vita, come alterazione del fare non reddituale, come effetto della sofferenza psichica coscientemente provata dalla vittima di lesioni fisiche, La categoria del danno esistenziale ex se va abbandonata. Il danno è risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata. Mancando la lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona, non è data tutela risarcitoria -----oOo----- La situazione formata dalla ordinanza della Corte di Cassazione ddn.
4712/ 2008
( estratto dall’articolo di G. Buffone su Altalex del 17.11.2008) |
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