Cass. civ. Sez. VI – Ordinanza, 2/9/2015, n. 17473

Procedimento civile  – Difensori – Mandato alle liti – Autenticazione della sottoscrizione – Funzione svolta dal difensore – Natura pubblicistica – Configurabilità – Conseguenze – Disconoscimento dell’autenticazione – Querela di falso – Necessità

La funzione del difensore di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte, ai sensi degli artt. 83 e 125 c.p.c., pur trovando la sua base in un negozio giuridico di diritto privato (mandato), ha natura essenzialmente pubblicistica, atteso che la dichiarazione della parte, con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è legittimato a compiere, è destinata a dispiegare i suoi effetti nell’ambito del processo. Ne consegue che il difensore, con la sottoscrizione dell’atto processuale e con l’autentica della procura riferita allo stesso, compie un negozio di diritto pubblico e riveste la qualità di pubblico ufficiale, la cui certificazione può essere contestata soltanto con la querela di falso.

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